Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof" possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:
a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.
Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.
4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.