Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. II calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.