Art. 105 - Concorso di circostanze attenuanti - FIPAV -
1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.