Art. 105 Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei

venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici "giovani di serie" tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di "professionista" dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. I calciatori/calciatrici "giovani" e "giovani di serie" possono stipulare, dall'età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice "professionista" o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l'altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

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