Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1. I calciatori e le calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" e i/le "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) accordo tra le parti;
c) inattività del calciatore/calciatrice;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
f) abrogato;
g) abrogato;
h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista" o, per i calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all'art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.
2. I calciatori e le calciatrici "giovani di serie" possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a), b) e d) del precedente comma.
3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di
Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.