Art. 106 - Valutazione delle circostanze - FIPAV -

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.