Art. 107- Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti - FIPAV -

1. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorressero circostanze aggravanti o attenuanti.