Art. 107 Misure cautelari collegiali
1. Chiunque, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, può chiedere l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione. In tal caso il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. La domanda cautelare può essere proposta con il reclamo o con distinto atto e deve essere notificata alle altre parti.
3. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio utile. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della camera di consiglio.
4. Le parti possono costituirsi in camera di consiglio e sono sentite ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
5. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.
6. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del giudizio. Ai sensi dell'art. 33 del Codice CONI le ordinanze di cui al presente articolo non sono ulteriormente impugnabili innanzi a nessun organo di giustizia federale o CONI.
7. La Corte federale di appello, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze dell'istante siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del giudizio nel merito.
8. L'ordinanza con cui è accolta la istanza cautelare fissa la data di discussione del giudizio nel merito.