Art. 108 – Recidiva - FIPAV -

1. Le infrazioni commesse da chi è già stato punito potranno essere sanzionate con pene aumentate fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione

2. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui l'associato o il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al comma precedente l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto al comma 1, può essere sino alla metà e nei casi previsti al comma 2 lettere a) e b) può essere sino a due terzi; nel caso previsto al comma 2 lettera c) l'aumento può essere da un terzo ai due terzi.

5. L'aumento della sanzione, per effetto, della recidiva, non può superare, in nessun caso, il cumulo delle sanzioni risultanti dalle sanzioni che precedono la nuova infrazione.

6. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Ma rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni per le quali sia intervenuto il provvedimento della riabilitazione.