Art. 108 Decadenza dal tesseramento per accordo

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.