Art. 108 Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, chiunque può, con la domanda cautelare o con distinto atto notificato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione della Corte federale di appello, di disporre misure cautelari provvisorie.

2. Il Presidente della sezione o un suo delegato verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e provvede con decreto motivato non impugnabile con il quale fissa la discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.

3. In caso di accoglimento, il decreto è efficace sino alla camera di consiglio di cui al comma 2. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata alle altre parti.