Art. 109 – Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico degli atleti e degli allenatori - FIPAV -
1. Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità:
a) nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).
2. A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione alla seconda penalità;
b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
d) ammonizione alla quinta penalità;
e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
f) una giornata di squalifica alla settima penalità
g) ammonizione alla ottava penalità;
h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
i) una giornata di squalifica alla decima penalità;
j) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
k) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
l) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.
3. Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo insieme (la squalifica), il giudice, in sede di omologa, può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.
4. Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il giudice decide indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il giudice può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.