Art. 109 Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari del Tribunale federale è ammesso reclamo alla Corte federale di appello, da proporre entro tre giorni dalla pubblicazione della ordinanza da impugnare.
2. Il reclamo, depositato a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte e trasmesso alla controparte con le medesime modalità, è deciso nella prima camera di consiglio utile con ordinanza.

3. Al procedimento incardinato innanzi alla Corte federale di appello ai sensi del comma 2 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107.
4. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.