Art. 109 Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore
1. Il calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice.
L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.
6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.
Norma Transitoria
Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.