Art.11 – Trasferimento della sede alla FIPAV: effetti
1. Il trasferimento della sede di un associato in una Regione o in una Provincia diversa da quella originaria comporta la perdita di tutti i diritti sportivi goduti dall'associato nei confronti della FIPAV, salvo quello di partecipazione all'Assemblea Nazionale e alle Assemblee periferiche con il proprio voto individuale. Di contro, non si verifica la perdita dei diritti dell'associato nei confronti di altri associati o tesserati, nonché l'estinzione delle obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti della FIPAV o di altri associati o tesserati.
2. Il Consiglio Federale, sentito il parere dei Comitati periferici interessati, può escludere gli effetti di cui al precedente comma quando, congiuntamente:
a) vi sia contiguità territoriale tra la circoscrizione provinciale in cui l'associato aveva sede precedentemente al trasferimento e la nuova;
b) vi siano motivi particolarmente gravi con riguardo a quelli relativi al positivo sviluppo della pallavolo nell'ambito della nuova circoscrizione;
c) siano state estinte tutte le obbligazioni connesse all'ubicazione della sede dell'associato nelle precedenti provincia e regione.