Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto dell'Autorità vigilante, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro con delega allo sport, ove nominato, ed uno scelto dal CONI, tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente. Il Collegio:
a) effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di accompagnamento;
d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli.
2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale