Art. 11 Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente dell'AIA, dal Vice presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.

2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:

a) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;

b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;

c) il rappresentante degli arbitri in attività.

3. Il Comitato nazionale, su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno tre giorni, si riunisce di norma una volta ogni due mesi in via ordinaria. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con il Vice presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.

5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'AIA.

6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:
a) su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali, all'inquadramento annuale degli Arbitri, degli Assistenti e degli Osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali relativamente alle promozioni e dismissioni;

b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie tutte, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio ispettivo;

c) alla diffusione delle conoscenze delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole stesse, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e di verifica e dei controlli sanitari; 

d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici ed alle proposte formulate durante ed al termine della stagione sportiva dagli stessi;

e) ai criteri, anche numerici, dei nominativi da proporre al Presidente dell'AIA per la nomina ad Arbitri benemeriti, nonché alle eventuali revoche di tale qualifica;

f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti del Comitato regionale e del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano, della Commissione esperti legali e del Servizio ispettivo, nonché alla determinazione del numero dei componenti dei vari Organi citati;

g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA e dei vice responsabili, del coordinatore e dei componenti del Settore tecnico arbitrale, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo settore;

h) all'istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelle esistenti, all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelli esistenti;

i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;

j) alla nomina dei componenti degli organi di disciplina ed al numero di componenti di ciascun organo, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, nonché all'istituzione, soppressione o accorpamento delle Commissioni di disciplina regionale;

k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;

l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;

m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti, alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti e di eventuali siti accesi da singoli associati, sempre che abbiano attinenza all'attività sportiva;

n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 41;

o) ai controlli sull'attitudine e l'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;

p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero in favore di altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, sia per gli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;

q) alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della Sezione formulate dalle Assemblee sezionali;

r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;

s) alla gestione del fondo di solidarietà;

t) con provvedimento motivato, all'eventuale commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali;

u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;

v) alla revoca e/o sostituzione, con provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, di persone nominate dal Comitato Nazionale;

w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla eventuale revisione e revoca dello stesso;

z) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice presidente dell'AIA o in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, del nuovo Vice presidente dell'AIA o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale. Il componente del Comitato nazionale che venga nominato Vice presidente è sostituito dal primo non eletto nella macro regione di appartenenza.

7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA partecipano solo i componenti eletti.

8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Delegati degli Ufficiali di gara ed è competente a deliberare in ordine alla adozione del presente regolamento, di quelli secondari e delle eventuali modificazioni, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue eventuali modificazioni, alla nomina del componente AIA del Comitato dei garanti.

Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'AIA.

9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, di dimissioni e di decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima Macroregione.

10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

11. Al Comitato nazionale che precede le Assemblee federali ed anche in altri casi sono invitati a partecipare i Delegati effettivi o supplenti degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.

12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.