Art. 11 Competenze dei Coordinatori Federali
1. I Coordinatori Federali restano in carica per due stagioni sportive e comunque non oltre i 60 giorni successivi all'elezione del Presidente Federale ed hanno le seguenti competenze:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, i programmi deliberati dagli organi centrali del Settore;
b) curano i rapporti e collaborano con i corrispondenti organi territoriali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva;
c) effettuano il controllo e il coordinamento dei "Centri Calcistici di Base" e delle "Scuole di Calcio" della regione sulla base delle direttive degli organi centrali del Settore;
d) promuovono e organizzano nel proprio ambito territoriale le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi interregionali delle attività giovanili e scolastiche;
e) amministrano i fondi loro attribuiti per lo sviluppo delle attività delegate dagli organi centrali del Settore;
f) sottopongono al Consiglio Direttivo del Settore le proposte di nomina dei delegati di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
g) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dagli organi centrali del Settore.
Norma Transitoria
La disposizione concernente la durata del mandato dei Coordinatori Regionali entra in vigore con le nomine dei nuovi Coordinatori.