Art. 11 Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.

2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.