Art. 11 - Comunicazioni
1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.