Art. 11 - Condanna alle spese per lite temeraria - FIPAV -
1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) e non superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.