art. 11 Della decadenza degli organi
Gli Statuti devono disciplinare le seguenti fattispecie come per ciascuna specificato: - impedimento temporaneo o definitivo del Presidente:
- impedimento temporaneo: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli statuti;
- impedimento definitivo: decadenza immediata dell'Organo direttivo di gestione ed il Vice Presidente provvede alla convocazione del congresso/assemblea straordinario;
- dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'Organo direttivo di gestione. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
- dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti l'Organo direttivo di gestione: decadenza immediata di quest'ultimo e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del congresso/assemblea straordinario.
Al riguardo deve essere indicato un congruo termine, a decorrere dall'evento che ha determinato la decadenza stessa, entro il quale si dovrà procedere al rinnovo. All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione. La decadenza del Presidente nazionale e dell'Organo direttivo di gestione non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.