Art. 11 Disposizioni generali - Agenti FIFA -
1. Solo un Agente di Calcio può prestare i servizi di Agente di Calcio.
2. Un Agente di calciatori deve sempre soddisfare i requisiti di idoneità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Un Agente può condurre i propri affari attraverso un'agenzia. Qualsiasi dipendente o appaltatore assunto dall'agenzia che non sia Agente di calcio non può prestare servizi di agente di calcio o fare qualsiasi approccio a un potenziale cliente per stipulare n accordo di rappresentanza. Un Agente di calcio rimane pienamente responsabile di qualsiasi comportamento della sua Agenzia, dei suoi dipendenti, appaltatori o altri rappresentanti in caso di violazione del presente regolamento.
4. Le seguenti persone fisiche o giuridiche non possono avere interessi negli affari di un agente di calcio o della sua Agenzia:
a) clienti;
b) qualsiasi persona non idonea a diventare agente di calciatori ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento;
c) qualsiasi persona o entità che possieda o detenga, direttamente o indirettamente, qualsiasi diritto relativo al tesseramento di un calciatore in violazione dell'articolo 18 bis o dell'articolo 18 ter del RSTP.