Art. 11 – Divieto di accaparramento di clientela
1. L'agente sportivo deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
2. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l'ottenimento di uno o più mandati.