ART. 11 ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE, INCOMPATIBILITÀ, VALIDITÀ DELLE ELEZIONI E FUNZIONAMENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI

1. La carica di Presidente della Lega è incompatibile con quella di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica, ed altresì incompatibile con la titolarità di cariche federali, salvo quella prevista dall'art. 8 co. 1 del presente Statuto.

2. Sono eleggibili quali consiglieri i presidenti, gli amministratori compresi nell'elenco previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale di una società della Lega.

3. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e di Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori, il quale convoca entro trenta giorni l'Assemblea, da tenersi entro il termine più breve possibile, per procedere a nuove elezioni.