Art. 11 – Maggioranze deliberative

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.
Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari di competenza di ciascuna area legati alla corrispondente designazione. Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari partecipanti all'Assemblea.
Sono comunque eletti, uno come Consigliere Federale d'Area e l'altro come Consigliere Federale Nazionale, i candidati che rappresentano il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del loro genere, abbiano conseguito il maggior numero di voti validi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle tre distinte aree, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti validi e voti conseguiti.
Per i consiglieri federali, i delegati possono esprimere al massimo 1 preferenza.

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive.

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.

Fatto salvo quanto di seguito previsto per le cariche di Presidente della LND, di Presidente del Comitato Regionale, di Presidente della Divisione Calcio a Cinque, tutte le altre cariche sopra richiamate sono sempre rinnovabili.

E' consentito un terzo mandato consecutivo alla carica di Presidente della LND, alla carica di Presidente del Comitato Regionale, alla carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la predetta carica elettiva per due mandati consecutivi, può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto alla medesima carica con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi dai presenti, da conseguirsi nell'ambito della prima assemblea ed entro il secondo tentativo di votazione, al quale il Presidente uscente accede se, nel primo tentativo di votazione, ha raggiunto almeno la metà più uno dei voti validi espressi dai presenti. Ai fini del calcolo dei mandati precedenti, si tiene conto di quelli ricoperti a partire dal quadriennio 2008/2012.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.