Art. 11 Principio di trasparenza
1. Gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.
2. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive Associate, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
3. Ove le Federazioni e le Discipline Sportive Associate costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al punto 2. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile. A partire dall'esercizio 2016, è introdotta l'obbligatorietà per le Federazioni della revisione dei propri bilanci e di quelli delle società da queste partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.