Art. 11 – Prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale
1. Alla prova speciale dell'esame di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano superato la prova generale dell'esame di abilitazione nazionale organizzata dal CONI.
2. Il giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale ha validità biennale.
3. La prova speciale dell'esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta e/o orale e ha ad oggetto la verifica della conoscenza delle normative federali.
4. La FIGC organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.
5. La procedura d'esame è disciplinata da apposito bando pubblicato, con Comunicato Ufficiale della Commissione Federale Agente Sportivi, sul sito istituzionale della FIGC.