Art. 11 quinquies Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.

3. Tra i componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere individuati tra persone in possesso di specifica esperienza pluriennale in materia di formazione professionale, almeno due componenti devono essere in possesso di specifiche competenze in materie giuridiche e gli altri componenti devono aver maturato una esperienza manageriale pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

5. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

6. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, oltre all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, organizza, sulla base di specifiche esigenze formative, i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, secondo i programmi e le modalità di svolgimento dalla stessa approvati.