Art. 11 - Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio per la tutela per il tramite della Segreteria generale. 

2. L'Ufficio del Procuratore federale e l'Ufficio per la tutela collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell'Ufficio per la tutela esclusivamente per la rimozione di pericoli ed abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8, l'Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità, in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

3. L'Ufficio per la tutela ha facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. A tal fine, il Consiglio federale mette a disposizione un albo di consulenti.