Art. 11 – Rapporti con le istituzioni sportive e con gli organi di informazione
1. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva e delle norme emanate dalla FIGC.
2. Nei rapporti con la FIGC, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.
3. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.