Art. 11 Regime disciplinare e sanzioni
1. Ferme restando le fattispecie di responsabilita', civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonche' di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalita' ed efficacia del quadro sanzionatorio.
2. Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.