Art.11) SANZIONI - Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A Maschile

1. Gli agenti che violano gli obblighi contenuti nel presente regolamento o in altre norme da questo richiamate sono soggetti alle seguenti sanzioni

a) ammonizione

b) diffida;

c) sospensione a tempo determinato dall'elenco;

d) radiazione dall'elenco.

2. Prima dell'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere c) d) del precedente comma la commissione può disporre, per gravi ed urgenti ragioni, la sospensione cautelare dell'agente sportivo, il quale in ogni caso ha il diritto ad essere sentito.

3. Le violazioni dei sodalizi sono sanzionate sulla base di quanto previsto dai regolamenti disciplinari di Lega.

4. Contro le decisioni della Commissione, l'agente può ricorrere al Giudice di Lega presentando apposita istanza entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento.