Art. 11 septies Commissione Medico-Scientifica Federale
1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Medico-Scientifica Federale.
2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, tra cui il Medico Federale con funzioni di Presidente ed un Vice- Presidente.
3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
4. La Commissione, secondo le direttive del Presidente Federale, ha il compito di:
a) indirizzare e coordinare le attività delle differenti strutture operative della FIGC sui temi della tutela della salute;
b) mantenere i rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali governativi preposti alle materie medico - scientifiche;
c) promuovere studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione, indirizzati alla tutela della salute, secondo le indicazioni della FIGC;
d) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare sul piano medico-scientifico la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
e) supportare le Leghe, le Divisioni ed i Settori della FIGC, nonché le componenti tecniche, riguardo le materie medico-scientifiche;
f) rappresentare la FIGC nei consessi medico-scientifici nazionali e internazionali.