Art. 11 sexies Commissione Federale Antidoping
1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Federale Antidoping.
2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.
3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
4. La Commissione - nel rispetto delle direttive della NADO ITALIA e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (Registered Testing Pool - RTP), ha il compito di:
a) proporre la programmazione annuale dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione (Test Distribution Plan - TDP aggiuntivo);
b) mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o di suo delegato federale, rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali preposti ai controlli antidoping;
c) provvedere alla designazione dei rappresentanti degli atleti per le gare soggette a controllo antidoping, secondo le richieste della NADO ITALIA e le indicazioni della Federazione;
d) effettuare studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione al doping, secondo le indicazioni della Federazione;
e) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare, nelle materie di propria competenza, la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
f) effettuare le designazioni dei rappresentanti degli atleti, secondo criteri di equità, nel rispetto dei vincoli finanziari.
5. I Rappresentanti degli atleti nominati ogni due stagioni sportive dal Consiglio Federale, hanno il compito di assistere l'atleta sottoposto al controllo antidoping, assicurando che i propri diritti siano rispettati ed il controllo avvenga nel rispetto della normativa vigente.
6. I componenti della Commissione e i Rappresentanti degli atleti sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.
7. I componenti la Commissione e i Rappresentanti degli atleti non possono ricoprire cariche o incarichi nelle società affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati della Federazione. La violazione di tale divieto comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico ricoperto.