Art. 11 Sezione Medica

1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..

2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.

3. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.

4. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.