Art. 11 ter Le Commissioni Federali
1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.