Art. 11 Uffici della F.I.G.C.

1. Gli Uffici della F.I.G.C. operano secondo principi di imparzialità̀ e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità̀.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale responsabile della gestione amministrativa che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività̀.

3. Il Segretario generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività̀ di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle attività di propria competenza da uno o più Vice-Segretari nominati dal Presidente Federale.

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività̀ giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più̀ Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.