Art. 110 – Multa - FIPAV -

1. La somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

2. Se l'associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale, nei campionati in cui tale deposito è previsto.

3. Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l'organismo cui compete l'organizzazione del campionato dispone che l'associato inadempiente al versamento della multa nel termine di cui al comma 1 non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa, anche a mani dell'arbitro designato alla direzione della gara.

4. L'inadempimento protratto oltre quanto previsto dal precedente comma 3 costituisce causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo