Art. 110 Decadenza dal tesseramento per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d'autorità dal tesseramento. In tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice:
a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.
II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici decaduti/e dal tesseramento possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del tesseramento dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, decadono d'autorità dal tesseramento. Per ottenere la decadenza dal tesseramento essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera
indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, dispone la decadenza dal tesseramento con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto all'interruzione del tesseramento. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.
Questo, accertato il diritto alla decadenza del tesseramento, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per la decadenza del tesseramento, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto alla decadenza del tesseramento per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di decadere dal tesseramento se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. La decadenza dal tesseramento dei calciatori e delle calciatrici "giovani", nelle ipotesi di cui al comma precedente, èautomatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.