Art. 111 Decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza
1. Il calciatore/calciatrice "giovane dilettante", che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere la decadenza dal tesseramento quando siano trascorsi 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.
2. Il calciatore/calciatrice può ottenere l'interruzione del tesseramento inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto alla decadenza del tesseramento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.
Norma transitoria
Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista
dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 111 nella formulazione previgente.