Art. 111 - Squalifica degli atleti e degli allenatori - FIPAV -
1. La squalifica di un atleta o dell'allenatore deve essere scontata nelle gare di campionato immediatamente successive, secondo il calendario vigente, alla data di pubblicazione della decisione.
2. Qualora, per un qualsiasi motivo, le gare non vengano disputate od omologate, l'atleta o l'allenatore squalificato non potrà partecipare neanche alla ripetizione di tali gare.
3. Se l'atleta squalificato prende ugualmente parte alle gare, l'associato incorrerà nella sanzione della perdita della partita mentre l'atleta incorrerà in una squalifica doppia rispetto a quella inflittagli; in caso di recidiva potrà essere inflitta all'atleta la sanzione della radiazione.
4. Se l'allenatore, nelle gare in cui deve scontare uno o più turni di squalifica, svolge ugualmente le sue funzioni incorrerà nella sanzione del raddoppio della squalifica rispetto a quella già inflittagli e l'associato sarà sanzionato con una multa.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 3, dello Statuto che inibisce la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione, gli atleti o gli allenatori squalificati per più giornate non possono prendere parte alle assemblee federali eventualmente celebrate nelle giornate di squalifica e nel periodo compreso tra la prima e l'ultima giornata di squalifica. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni dei precedenti commi 3 e 4.