Art. 112 Registro delle sanzioni disciplinari

1. La Federazione istituisce, secondo le modalità e per le finalità individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte del Consiglio federale, il Registro delle Sanzioni disciplinari nel quale sono inserite le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari, ivi comprese quelle derivanti da applicazione di sanzioni su richiesta.

2. Le decisioni di cui al comma 1 sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI.