Art. 112 - Sospensione a tempo determinato - FIPAV -

1. La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.

2. Se l'atleta sospeso esplica ugualmente attività ufficiale si applicano le sanzioni di cui al precedente articolo 111 comma 3.

3. L'inosservanza della sospensione da parte degli altri tesserati alla FIPAV viene punita con la sospensione per il periodo doppio e, nei casi più gravi, con la radiazione.