Art. 113 Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”
1. Il calciatore e la calciatrice "non professionista", titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":
a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.
Norma transitoria
Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.