Art. 114 Procedimento innanzi al Tribunale federale
1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte federale di appello.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale competente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale, deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione disciplinare di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.
4. Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
5. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
6. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica, la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 49, comma 2 che non abbiano esercitato la facoltà di ricorso, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale federale per essere ammessi a partecipare al dibattimento. Il Tribunale federale decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di secondo grado.
8. Il Tribunale federale è investito dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.
9. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, il Tribunale federale rimette senza indugio gli atti alla Procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
10. Le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale e alla Procura federale.