Art. 114 - Squalifica del campo ed obbligo di disputare gare a porte chiuse - FIPAV -
1. Le sanzioni della squalifica del campo o dell'obbligo di disputare gare a porte chiuse devono essere scontate nelle gare di campionato immediatamente successive alla data di pubblicazione della decisione.
2. L'inosservanza dei provvedimenti sarà punita con la multa e con la perdita delle gare disputate in violazione delle sanzioni.
3. Le sanzioni, infine, vanno comunicate agli uffici ed organi competenti per i provvedimenti conseguenti.