Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof

1. II calciatore/calciatrice "non professionista" può stipulare un contratto da "professionista" o un contratto da "apprendista prof" nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di

quest'ultime. Un calciatore tesserato come "professionista" o come "apprendista prof" non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o "apprendista prof".

2. ABROGATO

3. II calciatore/calciatrice "giovane di serie" che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista".

4. II calciatore/calciatrice "giovane di serie" che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da "professionista" stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.