Art. 115 Reclamo innanzi alla Corte federale di appello

1. Le parti interessate, la Procura federale e i terzi che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.

3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di primo grado.