Art. 116 – Casellario Federale - FIPAV -

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 52, comma 2, i provvedimenti degli organi giurisdizionali e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.